
L’abolizione della prima rata per l’anno 2013 limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai terreni agricoli ed ai fabbricati rurali;
- la soppressione a partire dalla seconda rata dell’anno 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce” invenduti);
- l’esenzione, a decorrere dall’1.1.2014, per gli immobili degli enti non commerciali che sono destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, anche di attività di ricerca scientifica;
- l’assimilazione alle abitazioni principali degli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a decorrere dall’1.7.2013;
- l’assimilazione all’abitazione principale dei fabbricati abitativi destinati agli alloggi sociali, a decorrere dal 2014.
Per beneficiare di tali agevolazioni i soggetti passivi IMU dovranno presentare, nei termini ordinari, una dichiarazione utilizzando l’apposito modello ministeriale che sarà a tal fine modificato.
Inoltre i Comuni potranno, limitatamente alla seconda rata 2013, assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Inoltre è stato confermato il differimento al 30.11.2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL (DLgs. 18.8.2000 n. 267) per cui entro tale data i Comuni devono approvare le aliquote e le detrazioni, nonché i regolamenti, ai fini IMU.
Inoltre, per l’anno 2013, le delibere ed i regolamenti IMU acquisiscono efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, che deve avvenire, per l’anno 2013, entro il 9.12.2013. Pertanto, allo stato attuale della norma, i contribuenti avranno tempo dal 9 al 16 dicembre per procedere al calcolo del saldo IMU.
E’ infine confermata la riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota della cedolare secca per i canoni derivanti dalla locazione di abitazioni a canone “concordato”.
La nuova norma trova applicazione “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013”.