Cambiano le imposte di registro, di bollo ipotecaria e catastale nelle compravendite: le nuove tasse sugli immobili previste dal Dl 104/2013 comportano modifiche tributarie e in materia di accise a decorrere dal primo gennaio 2014.
Imposte variabili
Nelle compravendite della prima casa ridotta al 2%, ma aumentata al 9% se l’abitazione è di lusso (A1, A8, A9). Stessa aliquota (9%), resa unica, per tutte gli altri trasferimenti immobiliari. In nessun caso, comunque, può essere inferiore ai mille euro.Il decreto esenta dall’imposta di bollo le compravendite di cui sopra, mentre sostituisce le precedenti imposte ipotecaria e catastale con una misura fissa di 50 euro. Facciamo alcuni esempi di calcolo.
Immobile non prima casa (da 100mila euro): fino al 31 dicembre 2013 si paga un totale di 10mila euro, ossia il 7% di imposta di registro (7mila euro), più il 2% di quella ipotecaria (2mila euro), più l’1% di quella catastale (mille euro). Da gennaio 2014 si paga 9.100 euro: 9mila euro di imposta di registro (9%) a cui si sommano 50 euro di imposta ipotecaria e 50 di imposta catastale.
Abitazione principale (da 100mila euro): fino al 31 dicembre si paga 3.336 euro (3% di imposta di registro (3mila euro) più 168 euro per coiascuna delle altre due imposte. Da gennaio 2014 l’importo scenderà a 2.100 euro (2% imposta di registro, 50 euro per ciascuna altra imposta).
Imposte fisse
Per tutti gli altri atti che fino al 31 gennaio 2013 sono soggetti a imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro, scatta un aumento a 200 euro. Questa disposizione tocca operazioni che riguardano le imprese (escludendo gli immobili), come i conferimenti nel capitale sociale, gli atti societari, i contratti di comodato di beni immobili, gli atti costitutivi e modificativi di Onlus e associazioni, le associazioni temporanee di impresa.
L‘articolo 26 del Dl modifica l’articolo 10 del Dlgs 23/2011 (Disposizioni in materia di Federalismo Municipale) sui trasferimenti immobiliari dal primo gennaio 2014. Si eliminano «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» che riguardano le compravendite immobiliari. Attenzione: le imposte sulle compravendite valgono anche per altre operazioni sugli immobili, come il trasferimento di diritti reali di godimento (compresa la rinuncia), gli espropri, i trasferimenti coattivi.